DiCo e DiRi: differenze, quando serve una e quando l’altra
Se sbagli documento, il problema è tuo.
DiCo e DiRi vengono spesso confuse o usate in modo scorretto. Il risultato è sempre lo stesso: responsabilità che ricade sull’installatore.
Se ti serve una panoramica completa e pratica del DM 37/08 (abilitazioni, progetto, documenti), parti da qui: DM 37/08 spiegato per chi lavora sul campo.
Cos’è la DiCo (Dichiarazione di Conformità)
La DiCo certifica che un impianto è stato realizzato:
- a regola d’arte
- secondo la normativa vigente
- da un’impresa abilitata
È prevista dall’ articolo 7 del DM 37/08.
È il documento ordinario da rilasciare in caso di lavori sull’impianto.
Quando la DiCo è obbligatoria
Serve la DiCo quando si realizza o si modifica un impianto in modo sostanziale, ad esempio:
- nuovi impianti
- ampliamenti
- manutenzioni straordinarie
- sostituzione del generatore
- installazione di pompe di calore
Se si interviene sull’impianto -> DiCo obbligatoria.
Per gli allegati obbligatori e la compilazione corretta della DiCo, vedi: Dichiarazione di Conformità: allegati obbligatori e compilazione corretta.
Cos’è la DiRi (Dichiarazione di Rispondenza)
La DiRi è un documento eccezionale, previsto dal DM 37/08.
Può essere utilizzata solo per impianti:
- realizzati prima del 27 marzo 2008
- privi di DiCo
- ancora in esercizio
Chi può firmare la DiRi
Solo soggetti con requisiti specifici:
- professionista abilitato
- responsabile tecnico di impresa abilitata
- almeno 5 anni di esperienza documentabile
Quando la DiRi non è valida
La DiRi non può essere usata per:
- impianti realizzati dopo il 27/03/2008
- lavori nuovi
- sostituzione del generatore
- nuove pompe di calore
In questi casi serve la DiCo.
Conclusione
La DiRi non è una scorciatoia. È uno strumento limitato, da usare solo quando previsto.
Usare il documento sbagliato significa assumersi una responsabilità inutile.
