DiCo e DiRi: differenze, quando serve una e quando l’altra

DiCo e DiRi: differenze, quando serve una e quando l’altra

Se sbagli documento, il problema è tuo.

DiCo e DiRi vengono spesso confuse o usate in modo scorretto. Il risultato è sempre lo stesso: responsabilità che ricade sull’installatore.


Se ti serve una panoramica completa e pratica del DM 37/08 (abilitazioni, progetto, documenti), parti da qui: DM 37/08 spiegato per chi lavora sul campo.

Cos’è la DiCo (Dichiarazione di Conformità)

La DiCo certifica che un impianto è stato realizzato:

  • a regola d’arte
  • secondo la normativa vigente
  • da un’impresa abilitata

È prevista dall’ articolo 7 del DM 37/08.

È il documento ordinario da rilasciare in caso di lavori sull’impianto.


Quando la DiCo è obbligatoria

Serve la DiCo quando si realizza o si modifica un impianto in modo sostanziale, ad esempio:

  • nuovi impianti
  • ampliamenti
  • manutenzioni straordinarie
  • sostituzione del generatore
  • installazione di pompe di calore

Se si interviene sull’impianto -> DiCo obbligatoria.

Per gli allegati obbligatori e la compilazione corretta della DiCo, vedi: Dichiarazione di Conformità: allegati obbligatori e compilazione corretta.


Cos’è la DiRi (Dichiarazione di Rispondenza)

La DiRi è un documento eccezionale, previsto dal DM 37/08.

Può essere utilizzata solo per impianti:

  • realizzati prima del 27 marzo 2008
  • privi di DiCo
  • ancora in esercizio

Chi può firmare la DiRi

Solo soggetti con requisiti specifici:

  • professionista abilitato
  • responsabile tecnico di impresa abilitata
  • almeno 5 anni di esperienza documentabile

Quando la DiRi non è valida

La DiRi non può essere usata per:

  • impianti realizzati dopo il 27/03/2008
  • lavori nuovi
  • sostituzione del generatore
  • nuove pompe di calore

In questi casi serve la DiCo.


Conclusione

La DiRi non è una scorciatoia. È uno strumento limitato, da usare solo quando previsto.

Usare il documento sbagliato significa assumersi una responsabilità inutile.

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