Dichiarazione di Conformità: allegati obbligatori e compilazione corretta
La Dichiarazione di Conformità non è un foglio da firmare a fine lavori.
È il documento che certifica, a tutti gli effetti, che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte. Se è incompleta o compilata male, è contestabile.
Vediamo cosa deve contenere davvero una DiCo, quali allegati sono obbligatori e dove si sbaglia più spesso.
Il riferimento normativo
La Dichiarazione di Conformità è disciplinata dal DM 37/08 , in particolare dall’ articolo 7 .
Il decreto stabilisce quando va rilasciata, da chi e con quali allegati.
Quando la DiCo è obbligatoria
La DiCo va rilasciata quando si:
- realizza un nuovo impianto
- modifica un impianto esistente
- esegue una manutenzione straordinaria
- sostituisce il generatore
Se l’intervento rientra nel DM 37/08 e non è ordinaria manutenzione, la DiCo serve.
Chi può firmare la Dichiarazione di Conformità
La DiCo può essere firmata solo da:
- un’impresa abilitata
- con le lettere corrette in visura camerale
- tramite il responsabile tecnico
Se manca l’abilitazione corretta, la DiCo non è valida.
Approfondimento collegato: Abilitazioni dell’impresa nel DM 37/08: lettere e controlli.
Gli allegati obbligatori della DiCo
L’articolo 7 del DM 37/08 prevede che la DiCo sia corredata da specifici allegati.
Gli allegati obbligatori sono:
- Progetto (quando previsto)
- Schema dell’impianto realizzato
- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- Certificazioni dei materiali e componenti
Riferimento: articolo 7, comma 1, DM 37/08 .
Quando il progetto è un allegato obbligatorio
Il progetto deve essere allegato solo se era obbligatorio ai sensi dell’ articolo 5 del DM 37/08 .
Errore tipico:
- non fare il progetto quando serve
- oppure allegarlo “a posteriori”
Se il progetto era obbligatorio e manca, la DiCo è debole.
Se vuoi capire prima quando il progetto è richiesto, vedi: Quando serve il progetto secondo il DM 37/08: casi pratici.
Errori comuni nella compilazione
- dati dell’impresa incompleti o incoerenti con la visura
- descrizione dell’impianto generica o non corrispondente
- allegati mancanti o non firmati
- schemi non aggiornati all’impianto reale
- DiCo “copia-incolla” senza adattamento
Una DiCo così compilata è facile da contestare.
Rapporto tra DiCo, libretto di impianto e F-GAS
La DiCo:
- non sostituisce il libretto di impianto
- non sostituisce gli obblighi F-GAS
- copre solo la conformità dell’intervento eseguito
Ogni obbligo ha una funzione diversa e va gestito correttamente.
Per la parte relativa al libretto (obblighi e compilazione), leggi: Libretto di impianto: quando è obbligatorio e chi lo deve compilare davvero.
Il punto chiave
Una DiCo:
- incompleta
- imprecisa
- non coerente con l’impianto
è un problema, non una tutela.
Conclusione operativa
Quando rilasci una Dichiarazione di Conformità:
- verifica che l’intervento rientri nel DM 37/08
- controlla abilitazioni e lettere
- allega solo ciò che è previsto ma fallo bene
