Quando serve il progetto secondo il DM 37/08: casi pratici

Quando serve il progetto secondo il DM 37/08: casi pratici ed errori da evitare

Il progetto non è un optional.

Molti interventi partono senza porsi una domanda fondamentale: “Serve il progetto?”

Se la risposta è sì e il progetto non c’è, il problema non si risolve a fine lavori. Vediamo quando il progetto è obbligatorio secondo il DM 37/08, con esempi pratici dal campo.


Il riferimento normativo: articolo 5 del DM 37/08

L’obbligo di progetto è disciplinato dall’ articolo 5 del DM 37/08 .

Il decreto stabilisce che, in determinate condizioni, gli impianti devono essere realizzati sulla base di un progetto redatto da un professionista abilitato.

Non conta “quanto è semplice l’impianto” o “quanto è bravo l’installatore”. Conta se ricorrono le condizioni previste dalla norma.


Chi deve redigere il progetto

Quando è obbligatorio, il progetto deve essere redatto da:

  • ingegnere
  • architetto
  • perito industriale

regolarmente iscritti all’albo e competenti per la tipologia di impianto.

L’impresa installatrice non può sostituirsi al progettista quando la norma lo richiede.

Prima di partire, verifica anche la posizione dell’impresa: Abilitazioni dell’impresa nel DM 37/08: lettere e controlli.


Quando il progetto è obbligatorio (in sintesi)

Il progetto è obbligatorio in presenza di:

  • impianti di potenza superiore alle soglie previste
  • impianti centralizzati
  • impianti complessi o con particolari caratteristiche
  • specifiche destinazioni d’uso degli edifici

Le soglie e i casi specifici sono indicati nell’articolo 5 e nei suoi allegati.


Casi pratici: quando serve il progetto

Caso 1: pompa di calore centralizzata

Un impianto centralizzato con pompa di calore:

  • serve più unità immobiliari
  • ha potenze rilevanti
  • incide sull’impianto termico dell’edificio

In questo caso, il progetto è normalmente obbligatorio.


Caso 2: sostituzione del generatore con aumento di potenza

Se sostituisci un generatore e:

  • aumenti la potenza
  • modifichi lo schema impiantistico

stai facendo una modifica sostanziale.

In molti casi il progetto è richiesto, anche se “l’impianto esisteva già”.


Caso 3: impianto semplice sotto soglia

Impianto autonomo, potenza contenuta, nessuna complessità particolare.

In questo caso:

  • il progetto può non essere obbligatorio
  • la responsabilità resta comunque dell’impresa

Attenzione: assenza di progetto non significa assenza di responsabilità.


Errore comune: decidere “a sensazione”

Uno degli errori più frequenti è decidere se serve il progetto:

  • a lavori iniziati
  • in base all’abitudine
  • perché “tanto è sempre stato fatto così”

La valutazione va fatta prima di iniziare il lavoro.

Se il progetto era obbligatorio e non c’è:

  • la DiCo è contestabile
  • la responsabilità resta in capo a chi ha lavorato

Rapporto tra progetto e Dichiarazione di Conformità

Quando il progetto è previsto:

  • la DiCo deve richiamarlo
  • gli allegati devono essere coerenti
  • l’impianto deve essere realizzato secondo progetto

Riferimento collegato: articolo 7 del DM 37/08 .

Progetto e DiCo sono due pezzi dello stesso sistema.

Per la parte documentale (allegati e compilazione), vedi anche: Dichiarazione di Conformità: allegati obbligatori e compilazione corretta.


Conclusione operativa

La domanda giusta non è “posso farne a meno”, ma:

“Il DM 37/08 prevede il progetto per questo intervento?”

Se la risposta è sì:

  • fermati
  • fai redigere il progetto
  • poi esegui il lavoro

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