Quando serve il progetto secondo il DM 37/08: casi pratici ed errori da evitare
Il progetto non è un optional.
Molti interventi partono senza porsi una domanda fondamentale: “Serve il progetto?”
Se la risposta è sì e il progetto non c’è, il problema non si risolve a fine lavori. Vediamo quando il progetto è obbligatorio secondo il DM 37/08, con esempi pratici dal campo.
Il riferimento normativo: articolo 5 del DM 37/08
L’obbligo di progetto è disciplinato dall’ articolo 5 del DM 37/08 .
Il decreto stabilisce che, in determinate condizioni, gli impianti devono essere realizzati sulla base di un progetto redatto da un professionista abilitato.
Non conta “quanto è semplice l’impianto” o “quanto è bravo l’installatore”. Conta se ricorrono le condizioni previste dalla norma.
Chi deve redigere il progetto
Quando è obbligatorio, il progetto deve essere redatto da:
- ingegnere
- architetto
- perito industriale
regolarmente iscritti all’albo e competenti per la tipologia di impianto.
L’impresa installatrice non può sostituirsi al progettista quando la norma lo richiede.
Prima di partire, verifica anche la posizione dell’impresa: Abilitazioni dell’impresa nel DM 37/08: lettere e controlli.
Quando il progetto è obbligatorio (in sintesi)
Il progetto è obbligatorio in presenza di:
- impianti di potenza superiore alle soglie previste
- impianti centralizzati
- impianti complessi o con particolari caratteristiche
- specifiche destinazioni d’uso degli edifici
Le soglie e i casi specifici sono indicati nell’articolo 5 e nei suoi allegati.
Casi pratici: quando serve il progetto
Caso 1: pompa di calore centralizzata
Un impianto centralizzato con pompa di calore:
- serve più unità immobiliari
- ha potenze rilevanti
- incide sull’impianto termico dell’edificio
In questo caso, il progetto è normalmente obbligatorio.
Caso 2: sostituzione del generatore con aumento di potenza
Se sostituisci un generatore e:
- aumenti la potenza
- modifichi lo schema impiantistico
stai facendo una modifica sostanziale.
In molti casi il progetto è richiesto, anche se “l’impianto esisteva già”.
Caso 3: impianto semplice sotto soglia
Impianto autonomo, potenza contenuta, nessuna complessità particolare.
In questo caso:
- il progetto può non essere obbligatorio
- la responsabilità resta comunque dell’impresa
Attenzione: assenza di progetto non significa assenza di responsabilità.
Errore comune: decidere “a sensazione”
Uno degli errori più frequenti è decidere se serve il progetto:
- a lavori iniziati
- in base all’abitudine
- perché “tanto è sempre stato fatto così”
La valutazione va fatta prima di iniziare il lavoro.
Se il progetto era obbligatorio e non c’è:
- la DiCo è contestabile
- la responsabilità resta in capo a chi ha lavorato
Rapporto tra progetto e Dichiarazione di Conformità
Quando il progetto è previsto:
- la DiCo deve richiamarlo
- gli allegati devono essere coerenti
- l’impianto deve essere realizzato secondo progetto
Riferimento collegato: articolo 7 del DM 37/08 .
Progetto e DiCo sono due pezzi dello stesso sistema.
Per la parte documentale (allegati e compilazione), vedi anche: Dichiarazione di Conformità: allegati obbligatori e compilazione corretta.
Conclusione operativa
La domanda giusta non è “posso farne a meno”, ma:
“Il DM 37/08 prevede il progetto per questo intervento?”
Se la risposta è sì:
- fermati
- fai redigere il progetto
- poi esegui il lavoro
